autotutela amministrativa

Art. 6. Autotutela amministrativa1.Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»;
b)all'articolo 21:
1) al comma 1, la parola: «denuncia» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
2) il comma 2 e' abrogato;
c)all'articolo 21-quater, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»;
d)all'articolo 21-nonies:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 e' abrogato.
Note all'art. 6:
Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, vedasi nelle note all'art. 3.
Per il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge, vedasi nelle Note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie) - 1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. (Abrogato).
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.».
Si riporta il testo dell'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento) - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».
Per il testo dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge, vedasi nelle Note all'art. 2.
Il testo del comma 136 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) , abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
Entrata in vigore il 13 agosto 2015
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