trasferimenti

Art. 3. Trasferimenti1.I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicita' della procedura, nonche' l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione orgnizzativa e didattica) e' il seguente:
"Art. 13. - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radiotelevisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, prorettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nei primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile l980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e' utile ai tini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'".
Entrata in vigore il 6 luglio 1998

Sentenze11


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-03-27, n. 201701375
    Provvedimento:
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    • abilitazione scientifica nazionale·
    • annullamento degli atti amministrativi·
    • ANVUR·
    • censimento docenti·
    • domanda nuova inapplicabile·
    • error in iudicando·
    • illegittimità del provvedimento amministrativo·
    • interpretazione degli atti amministrativi·
    • mediane ANVUR·
    • non inferiori a·
    • requisiti di qualità scientifica·
    • risarcimento danni·
    • uguale o superiore a

  • 2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-01-14, n. 201500549
    Provvedimento:
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    • abilitazione scientifica nazionale (ASN)·
    • art. 16 L. 240 del 2010·
    • art. 29 c.p.a.·
    • censimento docenti·
    • disparità di trattamento·
    • D.M. n. 76 del 2012·
    • interpretazione clausole contrattuali·
    • legittimità della procedura valutativa·
    • mediane ANVUR·
    • ordinanza cautelare·
    • parametri ANVUR·
    • principio di corrispondenza tra petitum e expositio·
    • principio di onere della prova·
    • requisiti di qualità scientifica·
    • ricorso per motivi aggiunti·
    • rinvio statico e rinvio dinamico·
    • sospensione dell'efficacia del provvedimento·
    • spese di causa·
    • superamento delle mediane

  • 3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2012-01-12, n. 201200278
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 4 d.p.r. n. 117 del 2000·
    • congruenza settore scientifico disciplinare·
    • criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • illogicità del giudizio·
    • procedura di valutazione comparativa·
    • sospensione provvedimento impugnato·
    • spese processuali

  • 4. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2011-06-28, n. 201103448
    Provvedimento:
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    • autonomia universitaria·
    • delibera del senato accademico·
    • giurisdizione amministrativa·
    • modifica denominazione facoltà·
    • parere del nucleo di valutazione·
    • principio di buon andamento·
    • principio di inamovibilità dei docenti·
    • procedimento amministrativo·
    • ricorso amministrativo·
    • spese processuali·
    • spostamento corsi di laurea·
    • trasferimento docenti·
    • valutazione impatto organizzativo·
    • violazione regolamento didattico di ateneo·
    • violazione statuto universitario

  • 5. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2011-06-28, n. 201103451
    Provvedimento:
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    • autonomia universitaria·
    • giurisdizione amministrativa·
    • inammovibilità docenti·
    • modifica denominazione facoltà·
    • principio di buon andamento dell'organizzazione amministrativa·
    • procedimento amministrativo·
    • programmazione universitaria·
    • trasferimento corsi di laurea·
    • violazione art. 35 dello Statuto dell'Università·
    • violazione Regolamento Didattico di Ateneo
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