norme transitorie

Art. 5. Norme transitorie1.I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, nonche' le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso.
2.Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei.
Entrata in vigore il 6 luglio 1998
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