Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria

Art. 2.Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria1.In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
2.In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:
«1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.):
«1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni.».
Entrata in vigore il 1 agosto 2005
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