sanzioni

Art. 13. Sanzioni1.Chiunque effettua attivita' di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2.Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3.In caso di mancata consegna del certificato di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.
4.Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5.Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6.In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
((7.Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto puo' essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.))8.Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Entrata in vigore il 12 settembre 2020

Sentenze9

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