iscrizione negli elenchi

Art. 23. Iscrizione negli elenchi1.La domanda di iscrizione nell'elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di incompletezza o irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione.
2.L'Organismo, accertato il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione nell'elenco, entro il termine di ((centoventi giorni)) dal ricevimento della domanda. Qualora entro tale termine non sia adottato un provvedimento di rigetto, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3.Nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria sono indicati:
a)per le persone fisiche:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) codice fiscale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonche' il comune di residenza e il relativo indirizzo, se diversi dal domicilio eletto;
6) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
7) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti dell'iscritto, nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita';
b)per le persone giuridiche:
1) denominazione sociale;
2) data di costituzione;
3) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
4) data di iscrizione nell'elenco;
5) indirizzo della casella di posta elettronica certificata;
6) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
7) i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attivita'.
4.Nell'elenco dei mediatori creditizi sono indicati:
a)denominazione sociale;
b)data di costituzione;
c)sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;
d)data di iscrizione nell'elenco;
e)eventuali provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 128-ter decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in essere nei confronti della societa', nonche' ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attivita' sociale;
f)i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale nello svolgimento della propria attivita' ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 2, e dell'articolo 128-novies.
f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.
5.Alla data dell'iscrizione negli elenchi sono comunicati all'Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa di cui all'articolo 128-quinquies, ((comma 1-bis)), e all'articolo 128-septies, ((comma 1-ter)), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6.Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.
(1)

-------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 2 ottobre 2012

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2017-09-29, n. 201709993
    Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2017 N. 09993/2017 REG.PROV.COLL. N. 13846/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13846 del 2016, proposto da: -OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Montemurro, Mario Anzisi, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Perrotta-Casagrande in Roma, via della Giuliana, 32; contro OA - ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI, in persona del …
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    • art. 128-novies TUB·
    • art. 128-octies TUB·
    • art. 128-quater TUB·
    • art. 128-sexies TUB·
    • art. 17 D.Lgs. 141/2010·
    • attività di agenzia in attività finanziaria·
    • collaboratori non dichiarati·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • gestione consortile·
    • ispezione OAM·
    • mancata tracciabilità delle attività·
    • mediazione creditizia·
    • principio del monomandato·
    • procedura sanzionatoria·
    • provvigioni e remunerazioni·
    • sanzione amministrativa·
    • scambio di pratiche tra consorziate·
    • sospensione dell'attività·
    • sostituzione di personale·
    • sviamento di potere·
    • tutela cautelare·
    • violazione normativa

  • 2. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2022-06-08, n. 202200935
    Provvedimento: N. 00797/2022 AFFARE Numero 00935/2022 e data 08/06/2022 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 7 giugno 2022 NUMERO AFFARE 00797/2022 OGGETTO: Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia. Schema di decreto ministeriale recante il regolamento per l'attuazione dell'articolo 128- duodecies , comma l- sexies , del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 23, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, per la disciplina dell'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Organismo di cui dell'articolo 128- undecies del decreto legislativo 1° …
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