(funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria)

Art. 32.(Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria)

Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010

Sentenze331

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