(convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)
Art. 41.(Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica)
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.
I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.
I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.