(convenzioni con istituzioni sanitarie)

Art. 44.(Convenzioni con istituzioni sanitarie)

Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessita' di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle gia' convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie locali in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unita' sanitarie locali del territorio nazionale.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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