(i principi)

Art. 1.(I principi)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettivita'.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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