autonomia dell'ordinamento sportivo
Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo1.In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
((a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive));
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280));
d) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280)).
2.Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
((2-bis.Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile))
((a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive));
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280));
d) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280)).
2.Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
((2-bis.Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile))
1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-03-27, n. 202305270Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decisioni federali·
- applicazione analogica delle norme·
- art. 2043 c.c.·
- eccesso di potere·
- fallimento delle società sportive·
- garanzia fideiussoria·
- giurisdizione amministrativa·
- giustizia sportiva·
- notifica dei ricorsi·
- pregiudizialità sportiva·
- principio di legalità sanzionatoria·
- responsabilità extracontrattuale·
- risarcimento del danno·
- sanzioni disciplinari sportive·
- sospensione del giudizio·
- violazione del diritto di difesa
2. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-05-29, n. 202410924Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 11 statuto federale FIS·
- art. 2934 c.c.·
- art. 2 D.L. 220/2003·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 69 regolamento di giustizia FIS·
- discrezionalità tecnica federazione sportiva·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- giustizia sportiva·
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- manifesta illogicità·
- manifesta irragionevolezza·
- omessa pronuncia·
- pregiudiziale sportiva·
- principio di autonomia dell'ordinamento sportivo·
- responsabilità da fatto illecito·
- risarcimento danni·
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- violazione di legge
3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-03-06, n. 202303705Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti del procedimento·
- annullamento decisioni assemblea·
- art. 12-bis dello Statuto del CONI·
- art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva·
- giurisdizione·
- inammissibilità ricorso cumulativo·
- integrazione del contraddittorio·
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- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- regole di ammissibilità del ricorso·
- ricorso collettivo·
- sostituzione di giurisdizione·
- tutela dei diritti dei tesserati·
- ultrapetizione·
- valutazione delle prove·
- violazione norme di giustizia sportiva
4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-11-27, n. 202317711Provvedimento:Leggi di più...- Autonomia ordinamento sportivo·
- Causalità giuridica·
- Causalità materiale·
- Danno ingiusto·
- Disparità di trattamento·
- Giurisdizione giudice amministrativo·
- Giusto processo·
- Illegittimità provvedimento·
- Onere della prova·
- Principi contabili·
- Proporzionalità sanzione·
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- Responsabilità diretta società·
- Responsabilità oggettiva società sportive·
- Risarcimento danni·
- Violazione diritto di difesa
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-21, n. 202307875Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 e 2 del decreto-legge n. 220 del 2003·
- art. 24 della Costituzione·
- art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003·
- assegnazione del titolo di campione d'Italia·
- autonomia dell'ordinamento sportivo·
- competenza della giustizia sportiva·
- difetto assoluto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- interesse legittimo·
- non liquet·
- regolamento delle controversie sportive·
- revoca in autotutela·
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- tutela giurisdizionale