(regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Art. 1.(Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)1.All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
Entrata in vigore il 12 ottobre 2004

Sentenze51


  • 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-01-17, n. 202400176
    Provvedimento:
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    • art. 13 c.p.a.·
    • art. 1419 c.c.·
    • art. 87 c.p.a.·
    • conversione rapporto di lavoro·
    • direttiva 1999/70/CE·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • interesse legittimo·
    • personale volontario dei vigili del fuoco·
    • provvedimenti amministrativi·
    • rapporto di lavoro subordinato·
    • reiterazione contratti a termine·
    • risarcimento danni·
    • stabilizzazione del rapporto di lavoro

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-08, n. 202307637
    Provvedimento:
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    • art. 63 d.lgs. 165/2001·
    • esclusione da concorso·
    • giudice del lavoro·
    • giudice ordinario·
    • giurisdizione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • graduatorie di avviamento al lavoro·
    • nulla per le spese·
    • procedura concorsuale·
    • selezione pubblica

  • 3. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-11-17, n. 202300833
    Provvedimento:
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    • art. 2087 c.c.·
    • compensazione delle spese·
    • danno biologico e non patrimoniale·
    • dipendenza da causa di servizio·
    • equo indennizzo·
    • giurisdizione amministrativa·
    • mancata tutela dell'integrità fisica·
    • misure di prevenzione e protezione·
    • nesso di causalità·
    • onere della prova·
    • responsabilità civile

  • 4. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-09-16, n. 202202384
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    • art. 1 legge n. 539 del 1950·
    • art. 386 c.p.c.·
    • art. 43 e 44 R.D. n. 1290 del 1922·
    • art. 52 d.lgs. 196/2003·
    • benefici economici per invalidità da causa di servizio·
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    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione della Corte dei Conti·
    • oscuramento dei dati personali·
    • petitum sostanziale·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • riconoscimento invalidità·
    • tutela della privacy

  • 5. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-20, n. 202208155
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    • art. 3 d.lgs. 165/2001·
    • art. 9 d.l. 78/2010·
    • blocco degli stipendi·
    • danno ingiusto·
    • disciplina del personale·
    • legittimità dei provvedimenti amministrativi·
    • nomina a primo dirigente·
    • novità del rapporto di impiego·
    • progressione di carriera·
    • risarcimento danni
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