competenza giurisdizionale

Art. 36. Competenza giurisdizionale1.Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonche' in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
2.Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3.Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.
4.Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
5.Nei casi di cui al comma 1 la notificazione e' fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
6.Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
7.Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8.Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio e' fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
Note all'art. 36:
- Per il testo degli articoli da 59a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, vedi nelle note all'articolo 35.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2013
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