funzionamento
Art. 37. Funzionamento1.Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2.Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3.Il controllo contabile e della gestione e' svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio e' presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione.
4.Il CNF puo' svolgere la propria attivita' non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.
Note all'art. 37:
- Per il testo degli articoli da 59a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, vedi nelle note all'articolo 35.
2.Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3.Il controllo contabile e della gestione e' svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio e' presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione.
4.Il CNF puo' svolgere la propria attivita' non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.
Note all'art. 37:
- Per il testo degli articoli da 59a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, vedi nelle note all'articolo 35.