disciplina della professione di avvocato

Art. 2. Disciplina della professione di avvocato1.L'avvocato e' un libero professionista che, in liberta', autonomia e indipendenza, svolge le attivita' di cui ai commi 5 e 6.
2.L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettivita' della tutela dei diritti.
3.L'iscrizione ad un albo circondariale e' condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Possono essere altresi' iscritti: a)coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;b)i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato puo' esercitare l'attivita' di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.L'avvocato, nell'esercizio della sua attivita', e' soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5.Sono attivita' esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6.Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attivita' professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attivita' giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e' di competenza degli avvocati. E' comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attivita' e' costituito in forma di societa', tali attivita' possono essere altresi' svolte in favore dell'eventuale societa' controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario e' un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purche' portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attivita' possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.
7.L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonche' agli avvocati dello Stato.
8.L'uso del titolo e' vietato a chi sia stato radiato.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2013
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