rapporto con il processo penale

Art. 54. Rapporto con il processo penale1.Il procedimento disciplinare si svolge ed e' definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2.Se, agli effetti della decisione, e' indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare puo' essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non puo' superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso e' sospeso il termine di prescrizione.
3.Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorita' giudiziaria.
4.La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorita' giudiziaria all'avvocato e' computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2013

Sentenze13

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