Art 19

Art. 19.


Eccezioni alle norme sulla incompatibilita'

1.In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato e' compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'universita', nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
2.I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attivita' professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
3.E' fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attivita' legale per conto degli enti pubblici con le limitate facolta' disciplinate dall'articolo 23.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2013
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