specializzazioni

Art. 9. Specializzazioni1.E' riconosciuta agli avvocati la possibilita' di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalita' che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2.Il titolo di specialista si puo' conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3.I percorsi formativi, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facolta' di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista.
All'attuazione del presente comma le universita' provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione e' riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianita' di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5.L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonche' dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attivita' professionale in uno dei settori di specializzazione.
6.Il titolo di specialista puo' essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7.Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attivita' professionale.
8.Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.
Entrata in vigore il 18 gennaio 2013
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