disciplina transitoria per l'esame
Art. 49. Disciplina transitoria per l'esame1.Per i primi ((undici anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.