disciplina transitoria per l'esame

Art. 49. Disciplina transitoria per l'esame1.Per i primi ((cinque)) anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2016
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