compiti e prerogative

Art. 35. Compiti e prerogative1.Il CNF:
a)ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b)adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
c)esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
d)emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la piu' ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
e)cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
f)promuove attivita' di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
g)propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
h)collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
i)provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le universita' e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
l)consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
m)esprime pareri in merito alla previdenza forense;
n)approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
o)propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
p)cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attivita' e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
q)esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
r)istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una piu' efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
s)istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonche' dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuita';
t)designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
u)svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2.Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF e' autorizzato:
a)a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
b)a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c)a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
3.La riscossione del contributo annuale e' compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo degli articoli da 59a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore ):
"Art. 59. Il ricorso al Consiglio nazionale forense e' presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.
Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell'art. 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui e' stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato e, nel caso di piu' professionisti, alla data dell'ultima notificazione.
L'ufficio del Consiglio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo. Al Pubblico Ministero e' anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.
Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli uffici del Consiglio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.
Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
Il ricorso e gli altri atti nonche' le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi al Consiglio nazionale forense.
Art. 60. La segreteria del Consiglio nazionale forense, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione della Repubblica, che ne curera' la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.
Contemporaneamente la stessa segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli uffici del Consiglio nazionale per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il Pubblico Ministero deve effettuarne la restituzione.
Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonche' delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un ufficio e darne avviso alla segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.
Nel procedimento davanti al Consiglio nazionale il professionista interessato puo' essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.
Art. 61. Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facolta' di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti.
Uguale facolta' compete al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.
Il Presidente del Consiglio nazionale forense nomina quindi il relatore fra i componenti del Consiglio e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.
La discussione del ricorso non puo' avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.
Del provvedimento con cui e' stata fissata la seduta e' data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazioni del giorno e dell'ora in cui la seduta avra' luogo.
Art. 62. La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione quando il ricorso sia stato proposto dal Pubblico Ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso incidentale del Pubblico Ministero.
L'intervento del Pubblico Ministero e' prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni prevedute negli artt. 35 e 47 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
In ogni altro caso e' in facolta' del Pubblico Ministero di intervenire, salvo il disposto dell'art. 65 del presente decreto.
Art. 63. Nel giorno stabilito il consigliere incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato e' ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il Pubblico Ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.
La decisione del ricorso e' deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il Pubblico Ministero assiste alla decisione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale.
E' in facolta' del Consiglio nazionale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti Art. 64. Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono pronunciate in nome del Popolo Italiano, sono redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del Pubblico Ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del Presidente e del segretario.
Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio. Una copia ne e comunicata immediatamente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.
Art. 65. Nei procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio nazionale forense nei casi di cui agli artt. 49, comma secondo, 54, n. 2, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2013
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