commissione ordinaria di avanzamento

Art. 14. Commissione ordinaria di avanzamento1.La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a)dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Presidente;
b)da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
c)da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d)da un Colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, quando la valutazione riguardi ufficiali di detto ruolo;
e)da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
2.All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
4. Alle commissioni ordinarie partecipa il direttore generale della direzione generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
5. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed, a parita' di grado, il piu' anziano".
Entrata in vigore il 23 ottobre 2000
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