procedimento

Art. 10. Procedimento1.Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 ((, 8)) e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ((, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1,)) ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto ((. . .)).((Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.))((2.Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a)stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b)ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c)dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.))((3.All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.))((3-bis.A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.))4.Durante il periodo previsto ((dal comma 2, lettera c) )), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
((5.Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.))6.Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. ((1))-----------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Entrata in vigore il 19 ottobre 2012
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