Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
Art. 94.Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione1.Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((2.Per le impugnazioni))((,))