Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione

Art. 94.Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione1.Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((2.Per le impugnazioni))((,))
Entrata in vigore il 16 agosto 2023
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