Art 2
Art. 2.
L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente:
"La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".
L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente:
"La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".