Art 44

Art. 44.
Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma e' ammesso in servizio continuativo in conformita' alle norme dell'art. 24.
Al vice brigadiere in servizio continuativo si applicano e disposizioni del titolo secondo della presente legge, tranne per quanto riguarda il limite di eta' per la cessazione dal servizio continuativo che e' fissato in anni 53. Si applicano altresi' le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che non siano particolari alla categoria dei sottufficiali in servizio permanente.
Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo e' collocato nella riserva o nel complemento a secondo che, sia provvisto o meno di pensione vitalizia.
Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato ammesso e' collocato in congedo assoluto;
Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta l'indennita' speciale annua lorda non riversibile prevista dall'art. 21, nella misura di lire cinquantacinquemila, alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.
Entrata in vigore il 17 novembre 1961

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