Art 9

Art. 9.
Il militare di truppa dell'Arma, di carabinieri puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. Il provvedimento e' sempre adottato nei confronti di colui a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' essere, altresi' sospeso dal servizio per motivi disciplinari o penali.
La sospensione per motivi disciplinari e' inflitta, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravita'.
La sospensione per motivi penali si applica, salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, nei confronti di colui che sia stato condannato all'arresto per tempo non inferiore a un mese.
La sospensione dal servizio e' disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma.
Entrata in vigore il 17 novembre 1961
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