Art 42

Art. 42.
Il presidente della Commissione di disciplina puo' ordinare i mezzi istruttori che ritenga opportuni e, prima dell'inizio della discussione, deve comunque assegnare al giudicando un termine non inferiore a giorni cinque per la presentazione di eventuali difese scritte.
La Commissione di disciplina si pronuncia, a maggioranza, sul quesito se il militare sia o meno meritevole di conservare il grado.
Gli atti conclusivi del procedimento sono rimessi direttamente al Ministero.
Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.
Entrata in vigore il 17 novembre 1961
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