Art 34

Art. 34.
Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati, esteri;
3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o Corpi di polizia;
4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
5) irreperibilita' accertata;
6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalita' dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale. ((6))---------------AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 30 ottobre 1996, n. 363 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione".
Entrata in vigore il 6 novembre 1996
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