Art 3

Art. 3.

All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e' sostituito l'articolo seguente:

«Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorita' governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinche' le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Credaro.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 19 ottobre 1921

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