normativa transitoria

Art. 2. Normativa transitoria1.Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivita', nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
1-bis.Le autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessita' al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonche' degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. (( In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalita' e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia gia' stato emanato provvedimento favorevole di conformita' ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attivita' di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorita' competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo )).
1-ter.Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo e' autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.
((1-quater.In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attivita' preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali gia' rilasciate, dandone comunicazione all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorita' competente, ove ne ravvisi la necessita', rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies.In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano gia' presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potra' disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorita' competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007 ))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2007
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