Art 5
Art. 5.
In deroga alla disposizione del secondo comma dell'articolo precedente il periodo tra il 20 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni "Cuneo" e "Regina", nonche' ai militari e militarizzati delle altre forze armate riunitisi in formazione, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori, per i servizi di guerra dalle autorita' militari alleate, e' utile al fine del computo delle campagne di guerra.
In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il compito delle campagne di guerra.
In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente art. 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle Armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati Maggiori delle forze armate e che, all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.
In deroga alla disposizione del secondo comma dell'articolo precedente il periodo tra il 20 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni "Cuneo" e "Regina", nonche' ai militari e militarizzati delle altre forze armate riunitisi in formazione, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori, per i servizi di guerra dalle autorita' militari alleate, e' utile al fine del computo delle campagne di guerra.
In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai militari e militarizzati in servizio l'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di prigionia sono riconosciuti utili per il compito delle campagne di guerra.
In deroga alla stessa disposizione del secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente art. 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle Armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati Maggiori delle forze armate e che, all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.
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