Art 13

Art. 13.
Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreche' i soci ritraggano dalla attivita' aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attivita' aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.
In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilita' agraria.
Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreche' entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale.
Sempreche' il piano di sviluppo sia stato approvato dalla regione, il piano puo' essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonche' le facolta' per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.
Entrata in vigore il 26 maggio 1975
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