Art 6

Art. 6. (Ulteriori disposizioni in materia di IVA).

1.Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attivita' di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
a)effettuate da societa' facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le societa' strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle societa' del gruppo medesimo;
b)effettuate dai consorzi, ivi comprese le societa' cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;
2.L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle societa' del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di societa' del gruppo estero, comprese le societa' strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre societa' da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero l), del codice civile.
3.L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi' alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a)a societa' del gruppo assicurativo da altra societa' del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
b)da consorzi costituiti tra le societa' di cui alla lettera a) nei confronti delle societa' stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;
c)a societa' del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra societa' facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle societa' del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la societa' controllante e le societa' controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente.
3-bis.Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4.Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al ((31 dicembre 2004)), e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.
5.All'articolo 2 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, dopo la nota 2-bis e' aggiunta la seguente:
"2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilita' a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000".
6.All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento e' sostituito dal seguente: " Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta e' riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi ".
7.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 74, primo comma, lettera c), e successive modificazioni, le parole: " 53 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 60 per cento ");
b)nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) e' inserito il seguente: " 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) ";
c)nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) e' inserito il seguente: " 38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) ";
d)nella tabella B, la lettera d) e' soppressa.
8.Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.
9.Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10.Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11.A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA e' fissata nella misura del 10 per cento.
12.Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.
13.Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA.
Non costituiscono, altresi', corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
14.Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999.
15.I prodotti alimentari non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonche' per prossimita' della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2003
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