Art 5

Art. 5.


Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:

dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; ((7))

da due ufficiali superiori medici, membri. ((7))

A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato. ((7))((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461))((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461))((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461))

(6)

---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 aprile 1966. ---------------AGGIORNAMENTO(7)
Il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine per la presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica".
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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