Art 55

Art. 55.


Gli uffici amministrativi centrali, per il pagamento delle somme dovute dallo Stato, emettono a favore dei singoli creditori, sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria, assegni esigibili presso lo stabilimento dell'istituto medesimo in essi indicato.

Gli assegni sono firmati dal ministro o dai funzionari da lui delegati ed inviati alla ragioneria insieme ai documenti giustificativi.

Il direttore capo della ragioneria verifica la documentazione e la liquidazione della spesa, accerta che la spesa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio, e, quando nulla trovi da osservare, appone il visto sugli assegni e li trasmette, con i documenti giustificativi, alla Corte dei conti o al funzionario da essa all'uopo distaccato presso la ragioneria stessa.

La Corte, o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari, e li spedisce agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori, fatta eccezione per quelli intestati a titolari residenti in Roma, i quali vengono restituiti all'ufficio amministrativo emittente, che provvede alla consegna direttamente.

La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice, ed estingue il debito per cui l'assegno venne emesso. Al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso.

Se il creditore non sa o non puo' scrivere, la ricevuta sara' data nei modi indicati al secondo comma del successivo articolo 67.

Per gli assegni emessi a favore di agenti della riscossione, di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta e' staccata dal bollettario stabilito per le entrate delle rispettive Amministrazioni.

Il regolamento determina entro quali limiti e con quali condizioni e modalita' gli assegni, a richiesta dei creditori, possano essere loro inviati a mezzo della posta.

Gli assegni sono emessi per l'importo netto; la regolazione delle somme trattenute si effettua a periodi prestabiliti mediante gli ordinativi di cui all'art. 63.
(1) (3) (5) (6) (7) ((9))---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore degli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'abrogazione delle disposizioni corrispondenti della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive modificazioni, sono prorogate al 1° luglio 1925". ---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' prorogato al 1° luglio 1926".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto". ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597". ---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 23 giugno 1927, n. 1038, convertito senza modificazioni dalla L. 17 maggio 1928, n. 1124, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 5 giugno 1928, n. 1211, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' prorogata di un altro anno l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato". ---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio D.L. 17 giugno 1929, n. 986, convertito senza modificazioni dalla L. 13 marzo 1930, n. 158, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del Regio D.L. 3 giugno 1926, n. 974, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1 e 2 del Regio D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 22 maggio 1924, n. 786, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 2) che "E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilita' generale dello Stato".
Entrata in vigore il 20 giugno 1929
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