Art 1
Art. 1.((Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa' dovute dai soci))
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi.
Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati dai soci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209))