Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo ordinario ed alla dirigenza

Art. 6.Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo ordinario ed alla Dirigenza1.Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2.Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole dell'Amministrazione; assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualita' di responsabile dell'area sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresi' all'organizzazione ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro dell'Amministrazione penitenziaria.
3.Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale. Possono altresi' svolgere funzioni di responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture di livello dirigenziale.
4.Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di livello dirigenziale.
5.Ai commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso i Provveditorati regionali.
6.Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario e' inoltre impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attivita' o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il predetto personale svolge, altresi', compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
7.Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali e' impiegato quale responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenza generale, ovvero presso gli uffici centrali dell'Amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di riordino che sara' emanato in esecuzione del decreto legislativo 6 agosto l999, n. 300.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente:
"Art. 9 (Doveri di subordinazione). - 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro di grazia e giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria;
d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.".
Per l'argomento del decreto 6 agosto 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
Entrata in vigore il 8 giugno 2000
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