Art 13

Art. 13.
(Promozione a ((dirigente aggiunto))).

1.La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale e' ammesso:
a)nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4;
b)nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed e' in possesso del requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e).
2.Se i posti riservati per ciascuna annualita' ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3.La promozione a ((dirigente aggiunto)) decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.
4.Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020

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