Art 3

Art. 3.
Gli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 16. - Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e' dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. ((I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi))
La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua effettivamente scaricata.
La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualita' delle acque scaricate";
"Art. 17. - Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi' determinata:
per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;
per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.
La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.
Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.
Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.
Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.
Qualora ((i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi))da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente";
"Art. 17-bis. - Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.
L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso;
((Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto e' applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio"))
"Art. 17-ter. - L'accertamento del canone o diritto e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) in quanto compatibili.
La riscossione e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Per il contenzioso si applicano le disposizioni dello art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
Per la omessa o ritardata denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.
La soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.
Per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.
Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto".
Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981.
Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981.
Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.
Entrata in vigore il 18 agosto 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi