Art 82

Art. 82.

I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorita' giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso.

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorita' giudiziaria.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934
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