Art 82
Art. 82.
I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorita' giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso.
In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorita' giudiziaria.
I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorita' giudiziaria presso la quale il giudizio e' in corso.
In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorita' giudiziaria.
4. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-18, n. 202400384Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti urbanistici·
- art. 12 DPR n. 380/2001·
- art. 35 cod. proc. amm.·
- art. 47 Norme Tecniche di Attuazione·
- carenza di interesse sopravvenuta·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto di motivazione·
- diritto urbanistico·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- piano particellare esecutivo·
- salvaguardie urbanistiche
5. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-07-04, n. 202400356Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- acquisizione gratuita al patrimonio comunale·
- compensazione delle spese di giudizio·
- convenzione urbanistica·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- inammissibilità intervento ad opponendum·
- ordinanza di demolizione·
- progetto di sanatoria·
- sanatoria edilizia·
- termine decadenziale per impugnazione provvedimenti amministrativi·
- violazione art. 13 convenzione urbanistica·
- violazione art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990·
- violazione art. 31 DPR 380/2001·
- violazione art. 36 DPR 380/2001