Art 62

Art. 62.

La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di cassazione quando il il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso incidentale del pubblico ministero.

L'intervento del pubblico ministero e' prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni preveduto negli articoli 35 e 47 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

In ogni altro caso e' in facolta' del pubblico ministero di intervenire, salvo il disposto dell'art. 65 del presente decreto.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

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