Art 15

Art. 15.

Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.

Il decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2003, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2003, N. 180))

Le ((sottocommissioni))esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.

((Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.

Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta))

Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.

Nell'ipotesi preveduta nell'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' magistrati nominati dal Ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al Ministero.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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