Art 66

Art. 66.

Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente, alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Nei quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso deve essere presentato nella Cancelleria della Corte assieme all'atto originale di notificazione ed alla copia della decisione impugnata che e' stata notificata al ricorrente.

Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore monito di mandato speciale, e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonche' la elezione di domicilio in Roma, con l'indicazione della persona o dell'Ufficio presso cui la elezione e' fatta.

Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di cui al comma primo del presente articolo.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

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