Art 83
Art. 83.
Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 18 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282.Tuttavia i procuratori attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti con lo stesso decreto-legge, ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di Corte d'appello, possono continuare a prestare la loro opera, presso i tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all'autorita' giudiziaria anteriormente al 1° febbraio 1934.
Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 18 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282.Tuttavia i procuratori attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti con lo stesso decreto-legge, ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di Corte d'appello, possono continuare a prestare la loro opera, presso i tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all'autorita' giudiziaria anteriormente al 1° febbraio 1934.