Art 43

Art. 43.

Per la validita' delle deliberazioni della Commissione centrale e' necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

Per la validita' delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Direttorii dei Sindacati a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e' necessario l'intervento di non meno della meta' del numero complessivo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934

Sentenze4

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