Art 47

Art. 47.

Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, deve dare immediata comunicazione all'interessato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini dell'art. 38 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento e' stato iniziato.

Lo stesso Presidente, o un componente del Direttorio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonche' le deduzioni che gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine.

Il Presidente nomina poi il relatore tra i componenti del Direttorio, e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell'incolpato, con l'osservanza del termine prescritto nell'art. 45 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.


Entrata in vigore il 30 gennaio 1934
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi