Art 17-bis

Art. 17-bis.1.Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:
a)la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b)la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c)la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

2.Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3.Le prove orali consistono:
a)nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico ((e diritto comunitario));
b)nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

4.Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.

5.Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
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