Art 57
Art. 57.
Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro della professione forense, oppure, qualora esercitino il patrocinio a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.
Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro della professione forense, oppure, qualora esercitino il patrocinio a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.